Art. 9.
(Finanziamento del programma nazionale).

      1. Al finanziamento del programma nazionale di cui alla presente legge provvedono annualmente le regioni con quote del Fondo sanitario nazionale ad esse assegnato e con eventuali appositi stanziamenti.
      2. In sede di prima attuazione del programma nazionale di cui alla presente legge, il Ministero della salute integra le risorse di cui al comma 1 con un apposito finanziamento aggiuntivo pari al 20 per cento della quota totale destinata al programma, quale rilevata dai bilanci consuntivi delle regioni.